Manutenzione dei fossati e delle piante al confine con strade comunali
Regole di pulizia e manutenzione del reticolo idraulico e della vegetazione di pertinenza
Ultima modifica 11 dicembre 2024
Chi è proprietario o ha un contratto per la gestione di un terreno che confina con fossati e/o strade comunali, deve provvedere alla manutenzione dei fossi e alla potatura di alberi e arbusti.
Chi deve provvedere alla manutenzione
- II proprietario del terreno al confine con le strade comunali e/o a fossati e corsi d'acqua
- Chi ha un contratto di usufrutto o conduzione di aree e terreni (destinati a qualsiasi uso) al confine con le strade comunali e/o a fossati e corsi d'acqua
Quali sono gli obblighi
- Provvedere a garantire la stabilità ed alla manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade pubbliche, comprese le opere di sostegno, muri o fabbricati, in modo da evitare che qualsiasi tipo di materiale (a causa di crolli, scoscendimenti di terreno, caduta massi, alberi, ramaglie ecc.) proveniente dai terreni di proprietà, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, invada la sede stradale e le sue pertinenze arrecandone danno e causando pericolo per l’incolumità pubblica.
- Provvedere al taglio degli alberi sbilanciati, o scalzati al piede, o in precarie condizioni fitosanitarie, o sovraccaricati da edera e vitalba, che incombono sulla sede stradale di viabilità veicolare o pedonale.
- Provvedere alla potatura dei rami e degli arbusti che si distendono oltre il confine di proprietà invadendo la sede stradale e che possono pregiudicare la corretta fruibilità, funzionalità e visibilità della viabilità pubblica. In territorio collinare, il taglio degli esemplari arborei e arbustivi deve essere eseguito al colletto, senza asportazione della ceppaia. I prodotti del taglio devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Questi interventi sono immediatamente e sempre eseguibili, perchè sono svolti per motivi di pubblica sicurezza. I lavori devono essere programmati ed eseguiti secondo necessità.
- Eseguire la manutenzione dei fossi stradali di scolo, compreso il mantenimento delle quote di scorrimento dell'acqua, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato quando il fosso stradale costituisce recapito delle acque del fondo privato confinante (drenaggi, reflui, acque meteoriche e/o di dilavamento); il materiale residuo deve essere portato in un luogo adatto al suo raccoglimento. I lavori devono essere programmati ed eseguiti secondo necessità.
- Mantenere l’efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale; tutti i proprietari o gestori di fondi devono provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, compresa la rimozione degli ingombri (articoli 913, 915, 916, 917 del Codice civile).
- E' fatto divieto di arare e coltivare alla distanza minima di un metro dal ciglio del fosso interno alla proprietà e in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e stabilità delle ripe, nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal nuovo codice della strada (in particolare articoli 16 e 17).
Per riferimento si suggerisce la consultazione del sito riportante le informazioni del Reticolo idrografico regionale raggiungibile a questo LINK