La nascita

Ultima modifica 9 settembre 2024

La nascita di un bambino può essere dichiarata:

  • presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la nascita, entro dieci giorni dall'evento; oppure
  • direttamente presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita (ospedale, clinica ecc.), entro tre giorni dall'evento; o ancora
  • presso il Comune di residenza dei genitori o - se risiedono in Comuni diversi - presso il Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori; anche in questo caso il termine è di dieci giorni dalla nascita.

E' necessario presentare in originale l'attestazione di avvenuta nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto.

Al nato possono essere attribuiti fino ad un massimo di tre nomi (art. 35 del Regolamento di Stato Civile, DPR 396/2000). E' vietato attribuire al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Se il figlio è "naturale" cioè nato da genitori non sposati tra di loro, potrà essere riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, con le modalità previste dal Codice Civile e dal Regolamento di Stato Civile. Il riconoscimento può essere fatto contemporaneamente all'atto della dichiarazione di nascita o separatamente; in quest'ultimo caso è necessario il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento o - se il figlio che si intende riconoscere ha già superato i 16 anni - il consenso del figlio stesso.

Per approfondire l'argomento: articoli 250 e seguenti del Codice Civile:www.comune.zoagli.ge.it/files/CodCiv250ss.pdf

Al figlio legittimo ed a quello naturale riconosciuto da entrambi i genitori contemporaneamente viene attribuito il cognome paterno.

Negli altri casi si applica l'art. 262 del Codice Civile:

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre.

 

Indipendentemente da dove sia stata presentata la dichiarazione di nascita, il nato sarà automaticamente iscritto per nascita nel foglio di famiglia anagrafico dei genitori o - se questi hanno residenza diversa - in quello della madre.

 Per ogni ulteriore informazione, potete contattare l'Ufficio di Stato Civile


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