La denuncia di morte
Ultima modifica 9 settembre 2024
1 - La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta.
2 - La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o in mancanza, da persona informata del decesso.
3 - In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, ecc., il direttore o chi è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso di morte all'ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 73 D.P.R. 396/2000
Documenti da presentare
Per i decessi avvenuti in casa occorre la constatazione di decesso rilasciata dal medico curante (o dalla guardia medica o dal medico del 118) convalidata dal medico necroscopo decorse quindici ore dal decesso.
Per i decessi avvenuti in ospedale o casa di cura l'avviso è dato dal direttore che funge anche da medico neroscopo.
In entrambe i casi gli avvisi di decesso debbono essere corredati dei modelli ISTAT.
Pratiche cimiteriali (concessione in uso di sepoltura, cremazione e pratiche connesse):
rivolgersi al Responsabile Area Amministrativa, Stefania Viale:
tel. 01852505225 - sviale.zoagli@libero.it
Riferimenti Normativi
D.P.R. 396/2000
Regolamento Polizia Mortuaria del 10/09/1990 n. 285