Protezione Civile - Uso del fuoco

Procedure e normative per l’uso del fuoco nel bosco e nelle sue vicinanze

Ultima modifica 16 ottobre 2024

Argomenti :
Protezione civile

a Regione Liguria, rilevando il problema consistente rappresentato dagli incendi boschivi sia per gli aspetti climatici e territoriali ma soprattutto per l’interazione dell’uomo con l’ambiente, ha evidenziato la normativa già esistente correlandola con precise procedure per l’uso del fuoco nei boschi o nelle loro prossimità, relativamente alla prevenzione degli incendi boschivi.

La normativa e la pianificazione di settore che si riporta nella nota in allegato, prevede una serie di strumenti volti a ridurre i rischi che originano sia da azioni dolose sia da errati comportamenti di tipo colposo dai quali possono derivare gravi danni al patrimonio boschivo.

Anche in riferimento alla normativa vigente, vengono precisate le cautele per l’accensione dei fuochi nei boschi e nella loro prossimità ed altresì vengono definite le autorizzazioni regionali e/o le prescrizioni di prevenzione e le cautele per operare in prossimità e/o all’interno dei boschi.

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/modulistica/settore-forestale/uso-del-fuoco-nel-bosco.html

Uso del fuoco nel bosco e nelle sue prossimità
Nel caso di vicinanza ad un bosco occorre prestare particolare attenzione nel bruciare i residui vegetali (sfalci, potature) ma anche quando si usa il fuoco per manifestazioni folkloristiche come sagre o fuochi d’artificio.

Per bruciare i residui vegetali occorre un permesso/autorizzazione?
Il R.r. n. 1/1999 “Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale” stabilisce disposizioni diverse a seconda della distanza dal bosco, descritte in modo particolareggiato nell’allegato scaricabile di seguito “Procedure”:

a) a distanze superiori a m. 80 dal bosco, adottare le idonee misure di prevenzione adeguate alla natura e all’intensità del fuoco medesimo;
b) a distanze comprese tra m. 80 e m. 50 dal bosco, circoscrivere e isolare il fuoco naturalmente o con solchi di aratro, zappature per l’eliminazione della cotica erbosa o con altro mezzo efficace ad arrestare il fuoco; è vietato comunque accendere il fuoco quando spira vento e da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del sorgere del sole;
c) a distanze inferiori a m. 50 dal bosco, è necessario dare comunicazione alla Regione di voler provvedere all’abbruciamento. Tale comunicazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica  abbruciamenti@regione.liguria.it, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto all’accensione del fuoco e deve contenere i dati anagrafici dell’interessato, l’indirizzo e un recapito telefonico per le comunicazioni del caso, nonché il giorno, l’ora, la località e l’esatta ubicazione in cui si intende effettuare l’abbruciamento.
Qui di seguito è disponibile un modello di comunicazione. La comunicazione può comunque essere inviata anche per posta ordinaria o consegnata a mano.
La Regione, eventualmente anche tramite altri soggetti istituzionali incaricati della vigilanza territoriale, può dettare prescrizioni o inibire l’abbruciamento, informando l’interessato prima dell’ora stabilita per l’accensione. Qualora non siano invece dati riscontri, l’interessato può procedere con l’operazione di abbruciamento, seconde le regole stabilite.
Visto l’elevato rischio di incendio che caratterizza il territorio ligure, e in particolar modo il versante tirrenico, si raccomanda di limitare l’abbruciamento a distanza inferiore a 50 m. dai boschi ai soli casi di estrema necessità e di impossibilità di reperimento di aree alternative a distanze superiori;
d) all’interno del bosco, chiedere autorizzazione alla Regione. La richiesta deve essere presentata in bollo, e alla stessa deve essere allegata una ulteriore marca per l’autorizzazione (marche da € 16,00, al momento attuale). A tal fine l’istanza deve essere trasmessa per posta ordinaria o, in alternativa, via PEC, all’indirizzo  protocollo@pec.regione.liguria.it  e, in tal caso, la scansione della nota di richiesta deve includere anche il bollo e la consegna del provvedimento autorizzativo è comunque subordinato alla apposizione della prevista marca, che pertanto deve essere fornita per posta o nei modi meglio concordati direttamente con il settore regionale emanante.
La richiesta di autorizzazione deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’operazione prevista. Qui di seguito è disponibile un modello di domanda di autorizzazione;

Nei periodi in cui vige lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, invece, l’abbruciamento dei residui vegetali è sempre vietato.

Le disposizioni citate sono relative alla Tutela dei boschi dagli incendi, fermo restando che sono in vigore anche regolamenti comunali con specifiche direttive.

Per accedere fuochi per manifestazioni folkloristiche serve un’autorizzazione?
Si, se i siti di sparo o comunque di accensione del fuoco sono posti a distanze inferiori a 100 metri dal bosco. Al di sopra di tale distanza la normativa sull’antincendio boschivo NON richiede una specifica autorizzazione, anche se si rimarca l’assoluta necessità di adottare tutte le possibili precauzioni per evitare comunque il rischio di incendi.

La possibilità di ottenere l’autorizzazione e le relative procedure cambiano a seconda che sia vigente o meno lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

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