tema area amministrazione e uffici

Tributi

(Marzo 2023) Disponibile il modulo per reclami nella gestione rifiuti

 

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Anno 2023

ACCONTO DA VERSARE ENTRO IL 16/06/2023

SALDO DA VERSARE ENTRO IL 16/12/2023

 

Entro venerdì 16 GIUGNO 2023 dovrà essere pagata la rata di ACCONTO dell’IMU 2023 ed entro sabato 16 DICEMBRE 2023 la rata di SALDO dell’IMU 2023 applicando le aliquote approvate con deliberazione consiliare n. 34 del 29.12.2022, nonché con le modalità previste dal regolamento approvato con deliberazione Commissariale di Consiglio n. 15 del 11.09.2020per le fattispecie sotto riportate.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.

A) Aliquota dello 0,50%: Abitazioni principali cat. A1 - A8 - A9 (detrazione € 200,00) COD. TRIBUTO 3912 e per le relative pertinenze: per tali si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/6 (box o posto auto), C/2 (cantina, soffitta, solana), C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo e quindi per un massimo di tre immobili pertinenziali.

 

B) Aliquota dello 0,86%: Immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato (esclusivamente le tipologie di contratti 4+4 o 3+2) a persone residenti nell’unità immobiliare, oltre l’abbattimento della base imponibile del 25% ove ricorrano le condizioni previste dalla norma richiamata dall’art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti;

L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità immobiliare.

 

C) Aliquota dello 0,58%: Immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) concessi in comodato d’uso gratuito, con contratto registrato, a parenti di 1° grado in linea retta che le utilizzino come abitazioni principali.

L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità immobiliare.

Ai sensi dell’art. 1 comma 747 lettera a) della legge 27/12/2019, n. 160, la base imponibile è ridotta del 50%  per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; in caso di morte del comodatario, il beneficio si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

 

Alle pertinenze delle fattispecie di cui ai punti B) e C) si applica l’aliquota del 1,06%

 

D) Aliquota dell’1,06%:

1) Immobili ad uso abitativo di categoria da A/1 ad A/9:
-     non locati;
-     tenuti a disposizione;
-     locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente nell’unità immobiliare;

 2) Aree Fabbricabili;

 

E) Aliquota dell’1,06%: tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.

PER TUTTI GLI IMMOBILI SOPRA INDICATI L’IMU SI VERSA SOLO AL COMUNE - COD. TRIBUTO 3918

 

IMMOBILI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D:

 

Aliquota dello 0,90% (0,76% Stato+ 0,14% Comune): Immobili di cat. D/2 (Alberghi) CODICE TRIBUTO 3925 Stato e 3930 Comune

Aliquota dello 0,76 % (solo Stato): Tutte le altre fattispecie di immobili cat. D - CODICE TRIBUTO 3925 Stato

I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL MODELLO DI DELEGA BANCARIA “F24” SULLA BASE E SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA RISOLUZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 35/E DEL 12/04/2012.


Nel caso in cui l’imposta dovuta per l’anno 2022 sia inferiore ad euro 12,00, nulla dovrà essere versato.
Il codice Comune da indicare sul modello F24 per il Comune di ZOAGLI è M182.

Si ricorda infine che, chi non verserà l’imposta entro le scadenze previste, potrà regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

Se quello che cercate non è qui, per favore segnalatelo all’Ufficio Competente: provvederemo a metterlo in linea, se disponibile, al più presto.

Il servizio tributi riceve su appuntamento nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 ed è a disposizione telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00
Telefono Ufficio tributi 0185.2505231

Mail:  tributi@comune.zoagli.ge.it

 

 IL CALCOLATORE ANUTEL  E' STATO ATTIVATO 

Anutel - Calcolo IMU


In allegato le delibere relative ad aliquote IMU e TASI